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Legge
10 febbraio 1992, n° 152
Modifiche
ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove
norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore
agronomo e di dottore forestale
Supplemento
ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992.
testo
coordinato
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale
1. I titoli
di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio
delle attività di cui all'articolo 2, spettano a coloro
che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della
professione e siano iscritti in un albo a norma dell'art.
3.
2. Possono
accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione i laureati della facoltà di agraria.
Art. 2 Attività
professionali
1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori
forestali le attività volte a valorizzare e gestire i
processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali,
a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti
il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei
dottori agronomi e dei dottori forestali: